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sabato 17 marzo 2018

Antitrust Sanziona Telecom Italia per Pratica Commerciale Ingannevole



Antitrust sanziona Telecom Italia per 4,8 milioni Intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su Telecom Italia Spa, multata per pratica commerciale ingannevole nei confronti dei consumatori sulla fibra ottica. L'azienda di telefonia ricorre al Tar .

L'Antitrust ha sanzionato Telecom Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole relativamente alla fibra ottica. Omettendo un'informazione corretta sui precisi termini dell'offerta proposta, l'azienda ha tratto in inganno i consumatori.  Secondo l'Autorità diretta da Giovanni Pitruzzella, la pratica commerciale posta in essere da Telecom Italia ha violato le norme contenute nel Codice del Consumo. "Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim (promesse) volti a enfatizzare l'utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori - si legge nella nota diramata dall'Agcm - circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni". 

Si tratta in particolare dei limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell'infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra. Per l’Autorità di Piazza Verdi, in conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. Le diverse campagne pubblicitarie oggetto del provvedimento hanno, inoltre, secondo l'Antitrust, "omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un'opzione aggiuntiva a pagamento. Tale circostanza ha, dunque, vanificato l'indicazione del prezzo dell'offerta contenuta nei claim-promesse principali".  L'assenza di "un'informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio impedisce dunque al consumatore di prendere una decisione consapevole sull'acquisto dell'offerta in fibra. 

La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell'importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali", ha deliberato l'Antitrust. Inoltre l'Autorità ha sottolineato la gravità che discende anche dalla posizione di pesante asimmetria informativa in cui si trova il consumatore di fronte all'acquisto di servizi le cui caratteristiche, di natura complessa, non sono di chiara ed immediata comprensione per l'utente. La società sanzionata ha subito reagito facendo sapere che ricorrerà al Tar del Lazio. Ritenendo del tutto infondata la decisione dell’Autorità Antitrust sia nel merito sia nella quantificazione della sanzione, anche a fronte della fattiva collaborazione che l’azienda ha mostrato durante tutto l’iter del procedimento con l’accoglimento dei suggerimenti proposti dall’Autorità, ha deciso di impugnare la sanzione amministrativa. 

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